Sicurezza 2025: preposto e corsi nell'autotrasporto
Cosa cambia davvero con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Accordo che riordina in un unico testo tutta la formazione prevista dal D.Lgs. 81/2008: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, addestramento e abilitazioni all'uso delle attrezzature. È l'attuazione dell'articolo 37 comma 2 del Testo Unico, così come modificato dal D.L. 146/2021 convertito nella Legge 215/2021.
L'Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella primavera 2025 ed è efficace dal giorno successivo alla pubblicazione, con disposizioni transitorie che danno alle imprese circa dodici mesi per adeguarsi: il conto alla rovescia scade quindi nel corso del 2026. Entro quella data vanno completati i percorsi mancanti e allineati i corsi già programmati con le vecchie regole. La data esatta va verificata sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, perché da lì decorrono i termini.
Per un'impresa di autotrasporto le novità operative sono essenzialmente tre: il corso obbligatorio per il datore di lavoro (prima non esisteva come obbligo generalizzato), un percorso più strutturato per il preposto, e l'addestramento che deve essere tracciato su un registro, anche informatizzato. Non sono formalità da cassetto: sono i documenti che committenti, magazzini e organi di vigilanza chiedono per primi.
Il corso del datore di lavoro: 16 ore e nessuna scorciatoia
La novità più pesante riguarda il titolare dell'impresa. L'Accordo prevede per il datore di lavoro un percorso formativo di durata minima di 16 ore, con aggiornamento periodico di 6 ore ogni cinque anni. L'obbligo vale a prescindere dalla dimensione aziendale: riguarda il padroncino con due dipendenti esattamente come la flotta da cinquanta mezzi.
Attenzione a non confondere questo corso con quello del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (il classico 16/32/48 ore in base al rischio). Sono percorsi distinti, anche se in alcuni casi è previsto il riconoscimento di crediti formativi: va verificato caso per caso con l'ente formatore, carte alla mano, prima di iscriversi e pagare due volte.
Un chiarimento utile per il mondo dell'autotrasporto: il titolare di ditta individuale senza dipendenti né soci lavoratori resta un lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 81/2008, per il quale la formazione è una facoltà, non un obbligo. Nella pratica però molti committenti e stabilimenti la pretendono comunque per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 26: senza attestati, il cancello non si apre. Appena entra in azienda un dipendente, un socio lavoratore o un collaboratore, invece, scattano tutti gli obblighi del datore di lavoro.
Preposto: la nomina formale e il problema del "preposto di fatto" in piazzale
Dal 2021 l'art. 18 comma 1 lett. b-bis) impone al datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Non è un'opzione organizzativa: è un obbligo, e la mancata individuazione è sanzionata. Il preposto, dal canto suo, ha il potere-dovere di interrompere l'attività del lavoratore in caso di non conformità (art. 19).
L'Accordo 2025 struttura il percorso del preposto in 12 ore, con aggiornamento di 6 ore con cadenza biennale, e soprattutto esclude la modalità e-learning: la formazione del preposto va svolta in presenza, perché deve lavorare su casi concreti, comunicazione e gestione delle criticità.
Qui si apre il nodo che riguarda direttamente gli autisti. L'art. 299 del Testo Unico stabilisce che chi esercita di fatto i poteri giuridici di una figura della prevenzione ne assume anche le responsabilità. Tradotto in piazzale: l'autista che coordina la manovra di un collega, che dirige il muletto del magazziniere, che sovrintende al carico e dice quando e come ancorare, sta agendo come preposto di fatto. Se non è stato nominato e non ha ricevuto le 12 ore di formazione, l'azienda è in violazione e il lavoratore si trova scoperto nel momento peggiore, cioè dopo un infortunio.
Se ti riconosci in questa descrizione, la richiesta da fare per iscritto è semplice: chiedi all'azienda se sei formalmente nominato preposto, con quali compiti e con quale formazione. O ti nominano e ti formano, oppure deve essere chiaro — anche nelle procedure aziendali — che il coordinamento delle manovre in piazzale non spetta a te.
Addestramento documentato: sponda idraulica, ancoraggio del carico, DPI di III categoria
L'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 è chiaro: l'addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro, e il suo svolgimento deve essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato. L'Accordo 2025 riprende e dettaglia questo punto. Per l'autotrasporto significa che non basta più la firma sul modulo del corso d'aula: serve la prova che quell'autista è stato addestrato sul mezzo, con quell'attrezzatura.
Gli ambiti da coprire in un'impresa di trasporto sono tipicamente: uso della sponda caricatrice idraulica (manovra, zona di rispetto, carichi eccentrici, divieto di sostare sotto la piattaforma); ancoraggio e assicurazione del carico con cinghie, barre e antiscivolo secondo i criteri della EN 12195-1, con verifica dell'etichetta LC delle cinghie e dello stato di usura; uso dei DPI di III categoria, per i quali l'art. 77 comma 5 rende l'addestramento indispensabile — pensiamo all'imbracatura anticaduta per chi sale su cisterna o su telonato scoperchiato; uso dei dispositivi di protezione dell'udito.
Discorso a parte per le attrezzature che richiedono l'abilitazione specifica dell'Accordo del 22 febbraio 2012: carrello elevatore, gru per autocarro, piattaforme elevabili. Lì non si parla di semplice addestramento ma di corso con durate, moduli pratici e aggiornamento quinquennale obbligatori. Un autista che movimenta con il muletto in stabilimento senza abilitazione è una violazione secca, indipendentemente da chi gli ha dato la chiave.
Il registro di addestramento, per reggere a un controllo, deve riportare: data, nominativo del lavoratore, attrezzatura o DPI, contenuti svolti, nominativo e qualifica della persona esperta, firme. Conservalo in azienda e, quando ha senso, tieni una copia a bordo o in cloud: nei magazzini più strutturati viene chiesto insieme al DURC e al documento di valutazione dei rischi.
Checklist operativa: cosa deve avere l'azienda, cosa deve pretendere l'autista
Lato impresa di trasporto, entro la fine del periodo transitorio del 2026 devono essere in ordine: attestato di formazione del datore di lavoro (16 ore) e relativo aggiornamento; nomina scritta dei preposti, coerente con l'organigramma della sicurezza e con chi realmente coordina in piazzale e in officina; attestati preposto da 12 ore in presenza e piano degli aggiornamenti biennali; formazione generale e specifica dei lavoratori (4 ore di parte generale più la specifica, la cui durata dipende dalla classificazione di rischio indicata nel DVR) con aggiornamento quinquennale; abilitazioni per carrello, gru per autocarro e PLE; registro di addestramento compilato e aggiornato; verifica della formazione anche per i lavoratori somministrati, distaccati e per i nuovi assunti prima dell'avvio dell'attività.
Lato autista, la checklist è più corta ma altrettanto concreta. Chiedi e conserva copia di: attestato di formazione generale e specifica; eventuale attestato di preposto se ti viene chiesto di coordinare; attestati di addestramento su sponda idraulica, ancoraggio del carico e DPI di III categoria; abilitazioni muletto o gru se le usi; consegna documentata dei DPI. Segna le date di scadenza degli aggiornamenti: cinque anni passano in fretta e, quando l'attestato scade, in alcuni stabilimenti diventi semplicemente non ammissibile all'area di carico.
Chi usa LogistXAdv può tenere queste scadenze nello stesso posto in cui ha già quelle di patente, CQC, revisione e assicurazione, ricevendo il promemoria push prima che il documento scada: avere l'attestato scaduto il giorno della consegna costa esattamente come avere la CQC scaduta.
Sanzioni, sospensione dell'attività e perché conviene muoversi prima del 2026
L'omessa formazione di lavoratori e preposti è sanzionata penalmente dall'art. 55 del D.Lgs. 81/2008 con l'arresto o, in alternativa, un'ammenda che con le rivalutazioni degli importi arriva a diverse migliaia di euro per ciascuna posizione irregolare. In un'azienda con dieci autisti il conto si moltiplica rapidamente.
C'è però un rischio ancora più immediato: la mancata formazione e il mancato addestramento rientrano tra le gravi violazioni dell'Allegato I che consentono all'Ispettorato del lavoro di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Per un'impresa di trasporto significa mezzi fermi, consegne saltate e penali con i committenti, oltre alla somma aggiuntiva da versare per la revoca.
Sul fronte dell'infortunio, infine, la formazione mancante o solo cartacea pesa due volte: nell'accertamento delle responsabilità penali e nell'eventuale azione di regresso dell'INAIL verso l'impresa. L'addestramento tracciato e la nomina corretta del preposto sono, in quel momento, la differenza tra una posizione difendibile e una indifendibile.
Il consiglio pratico è semplice: fai subito una ricognizione degli attestati esistenti con le date, individua i buchi e calendarizza i corsi nei mesi di minor traffico, non a ridosso della scadenza del periodo transitorio, quando gli enti formatori saranno saturi. E se stai valutando un cambio di azienda, le recensioni su orari di carico e scarico, aree di sosta e condizioni operative pubblicate dagli autisti su LogistXAdv raccontano spesso, tra le righe, anche quanto un'impresa prenda sul serio la sicurezza in piazzale.