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Punteggi di guida e telematica: cosa può fare l'azienda

Cosa registra davvero una scatola telematica di bordo

I sistemi di fleet management installati sui veicoli industriali non si limitano a dire dove si trova il camion. Attraverso la porta FMS e il bus CAN leggono una quantita' notevole di parametri generati dalla centralina del veicolo.

I dati tipicamente raccolti sono: posizione GPS e percorso, velocita' istantanea e media, giri motore, uso del freno motore e del retarder, frenate e accelerazioni brusche, forza laterale in curva, minuti di minimo (idling), consumo istantaneo, uso del cruise control e della marcia per inerzia, peso sull'asse nei mezzi con sospensioni pneumatiche, aperture porte sui frigo e temperatura del vano.

A questi si aggiungono gli eventi generati dai sistemi di sicurezza: interventi di ESP, allarmi del lane departure, frenate di emergenza automatiche, segnalazioni del sistema di attenzione del conducente. Molte flotte abbinano poi il download remoto del tachigrafo e, in alcuni casi, telecamere con analisi video a bordo.

L'autista viene identificato quasi sempre tramite la carta conducente inserita nel tachigrafo: e' il passaggio che trasforma un dato sul veicolo in un dato personale riferito a una persona fisica. Da quel momento si applicano a pieno titolo il GDPR e la normativa giuslavoristica.

Dal dato grezzo al punteggio: come nasce il driver score

Il punteggio di guida non e' un dato oggettivo: e' il risultato di un algoritmo commerciale che pesa alcuni eventi e ne ignora altri. Due autisti che fanno lo stesso identico viaggio con due fornitori telematici diversi possono ricevere punteggi molto diversi.

Le criticita' ricorrenti sono note a chi lavora sul campo. Le soglie di 'frenata brusca' sono spesso tarate su valori di decelerazione uguali per motrice scarica e autotreno a pieno carico. I tratti di montagna penalizzano l'uso del freno di servizio anche quando e' una scelta corretta. Il traffico urbano gonfia idling e accelerazioni. I sistemi ADAS generano falsi positivi su segnaletica orizzontale consumata o cantieri.

Il problema piu' frequente resta pero' l'attribuzione: carta non inserita o inserita nello slot sbagliato, manovre di officina, spostamenti del piazzalista, viaggi in doppio equipaggio. Ogni minuto di guida registrato senza la carta corretta finisce comunque in un report, spesso addebitato all'ultimo conducente associato al mezzo.

Prima di contestare il merito del punteggio, quindi, conviene sempre verificare il presupposto: quei chilometri erano davvero i tuoi?

Articolo 4 dello Statuto: quando il controllo e' legittimo

L'art. 4 della legge 300/1970, riscritto dal D.Lgs. 151/2015, e' la norma chiave. Il comma 1 stabilisce che gli impianti e gli strumenti dai quali derivi anche solo la possibilita' di un controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori possono essere installati solo per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale, e solo previo accordo con la RSA/RSU oppure, in mancanza, previa autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro (sede centrale dell'INL se l'azienda ha unita' in piu' regioni).

Il comma 2 esclude da questo obbligo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Attenzione pero': secondo l'orientamento prevalente dell'Ispettorato e della giurisprudenza, un sistema telematico che aggiunge funzioni di localizzazione continua e profilazione dello stile di guida non e' un semplice 'strumento di lavoro' e torna quindi sotto il comma 1. Il tachigrafo, invece, e' installato in adempimento di un obbligo di legge (Reg. UE 165/2014) e segue una logica diversa.

Il comma 3 e' quello che pesa di piu' nella pratica quotidiana: i dati raccolti sono utilizzabili 'a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro', quindi anche in sede disciplinare o per premi e incentivi, soltanto a condizione che sia stata data al lavoratore adeguata informazione sulle modalita' d'uso degli strumenti e sulle modalita' di effettuazione dei controlli, e che sia rispettata la disciplina privacy.

Tradotto: se non ti e' mai stata consegnata una policy che spiega quali dati vengono raccolti, come viene calcolato il punteggio e come l'azienda effettua i controlli, quel report e' giuridicamente fragile come base per una sanzione o per la decurtazione di un premio.

Geolocalizzazione e privacy: i paletti del Garante

Sul fronte privacy, il Garante (garanteprivacy.it) e' intervenuto piu' volte sulla geolocalizzazione dei veicoli aziendali, fissando alcuni principi ricorrenti nei suoi provvedimenti e nelle FAQ dedicate.

In sintesi: l'informativa ex art. 13 GDPR deve essere specifica e preventiva; deve essere visibile a bordo un'indicazione (adesivo o icona) che segnali l'attivita' del sistema di localizzazione; la rilevazione della posizione deve avvenire con una frequenza proporzionata alla finalita' dichiarata e non deve tradursi in un monitoraggio costante e minuto per minuto della persona; i tempi di conservazione devono essere limitati a quanto strettamente necessario, e il Garante ha piu' volte ordinato di ridurre retention eccessive.

Se il mezzo puo' essere usato anche per spostamenti personali o in pausa, devono essere previsti meccanismi di disattivazione o di sospensione del tracciamento. L'accesso ai dati va limitato a soggetti autorizzati e formalmente designati.

Va inoltre ricordato che il provvedimento del Garante n. 467 dell'11 ottobre 2018 include espressamente tra i trattamenti soggetti a valutazione d'impatto (DPIA) sia i trattamenti valutativi e di scoring su larga scala, sia i trattamenti in ambito lavorativo mediante sistemi tecnologici da cui derivi la possibilita' di controllo a distanza. Un driver score di flotta rientra in pieno in entrambe le categorie: l'assenza di DPIA e' un elemento che pesa in una contestazione.

Il tachigrafo come prova: usa il tuo storico .ddd

Quando un report telematico ti attribuisce un comportamento, l'arma piu' efficace e' il dato ufficiale e certificato: il tachigrafo digitale. A differenza del punteggio del fornitore, i file .ddd sono prodotti da un apparato omologato e protetto da firma digitale, e hanno un valore probatorio molto piu' solido.

Dai file della carta conducente puoi ricostruire con precisione periodi di guida, altri lavori, disponibilita' e riposo, inserimenti ed estrazioni della carta, eventi e anomalie, oltre ai dati di velocita' registrati dall'unita' di bordo. Sono esattamente gli elementi che servono per dimostrare che in quella fascia oraria non eri alla guida, che la carta era inserita nello slot del secondo conducente o che l'anomalia e' imputabile al veicolo.

Sotto il profilo operativo ricorda due scadenze: in Italia lo scarico dei dati della carta conducente va effettuato almeno ogni 28 giorni e quello della memoria del veicolo almeno ogni 90 giorni. Il Reg. UE 165/2014 riconosce inoltre al conducente il diritto di ottenere dall'impresa copia dei dati scaricati dalla propria carta.

Il consiglio pratico e' semplice: non lasciare che l'unica copia del tuo storico sia sul server dell'azienda. Su LogistXAdv puoi importare i tuoi file .ddd e tenere lo storico ufficiale del tachigrafo sempre con te, consultabile anche dopo un cambio di datore di lavoro, quando recuperare i dati diventa molto piu' complicato.

Come contestare una sanzione o il taglio del premio

Primo passo: esercita il diritto di accesso ex art. 15 GDPR. Con una richiesta scritta al datore di lavoro (e per conoscenza al DPO, se nominato) puoi chiedere copia dei dati che ti riguardano, le finalita' del trattamento, i destinatari, i tempi di conservazione e la logica con cui viene calcolato il punteggio. L'azienda ha un mese per rispondere, prorogabile di due in casi complessi.

Secondo passo: chiedi di prendere visione dell'accordo sindacale o dell'autorizzazione dell'Ispettorato (ispettorato.gov.it) che legittimano l'impianto, dell'informativa ex art. 4 comma 3 e della policy sui controlli. Se questi documenti non esistono o non ti sono mai stati consegnati, l'utilizzabilita' del report a fini disciplinari o premiali viene meno.

Terzo passo: nel merito. Confronta il report con il tuo .ddd, con le bolle, i tempi di attesa al carico, i tracciati GPS e le condizioni di viaggio (carico, pendenze, cantieri, meteo). Documenta i falsi positivi con date e orari precisi: una contestazione generica non porta risultati, una tabella evento per evento si'.

Quarto passo: rispetta i tempi. Se hai ricevuto una contestazione disciplinare scritta, l'art. 7 dello Statuto ti garantisce almeno 5 giorni per presentare le tue giustificazioni, anche con l'assistenza del sindacato; il codice disciplinare deve essere stato affisso in luogo accessibile. Se la sanzione viene comunque irrogata, hai 20 giorni per promuovere il collegio di conciliazione e arbitrato previsto dallo stesso art. 7, in alternativa al ricorso al giudice del lavoro.

Sul premio, infine, verifica la fonte: se e' previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione o da un accordo aziendale, i criteri di erogazione sono vincolanti e non possono essere modificati unilateralmente in base a un punteggio non concordato. Se e' un premio unilaterale, resta comunque il limite della buona fede e della non discriminazione.

In parallelo, puoi segnalare al Garante Privacy un trattamento che ritieni illecito e rivolgerti all'Ispettorato territoriale del lavoro per la violazione dell'art. 4. Sono strade indipendenti dalla vertenza contrattuale e possono rafforzarla.